Studi e ricerche

  • 1)L'Organizzazione favorisce la preparazione di studi e di ricerche riguardanti le condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffe', l'incidenza delle misure prese dai governi nei paesi produttori e nei paesi consumatori sulla produzione ed il consumo di caffe', nonche' le possibilita' di incrementare il consumo di caffe' nei suoi impieghi tradizionali ed eventualmente nei suoi nuovi usi.
  • 2)Al fine di attuare le disposizioni del paragrafo 1) del presente Articolo, il Consiglio adotta nella seconda sessione ordinaria di ogni annata caffearia, un progetto di programma di lavoro annuale di studi e di ricerche accompagnato da valutazioni riguardanti le risorse necessarie, predisposto dal Direttore esecutivo.
  • 3)Il Consiglio puo' approvare la preparazione, da parte dell'Organizzazione, di studi e di ricerche da svolgere congiuntamente o con la collaborazione di altre organizzazioni ed istituzioni. In questi casi, il Direttore esecutivo presenta al Consiglio un conto dettagliata delle risorse necessaire da fornire da parte dell'Organizzazione o del socio o dei soci che partecipano al progetto.
  • 4)I studi e le ricerche da svolgere ad opera dell'Organizzazione in applicazione delle disposizioni del presente Articolo, sono finanziate con le risorse che figurano nel bilancio preventivo amministrativo, predisposto in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1) dell'Articolo 24, e sono eseguiti dai membri del personale dell'Organizzazione e, se del caso, da consulenti.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art31 · fonte su Normattiva