Votazione per il bilancio preventivo amministrativo e fissazione delle quote di contribuzione

  • 1)Nel secondo semestre di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio approva il bilancio preventivo amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio finanziario successivo e stabilisce il contributo di ciascun Membro a tale bilancio. Il Direttore esecutivo predispone un progetto di bilancio preventivo amministrativo che viene controllato dal Comitato esecutivo in conformita' alle disposizioni del paragrafo 4) dell'Articolo 19.
  • 2)Per ciascun esercizio finanziario, il contributo di ciascun Membro al bilancio preventivo amministrativo e' proporzionale al rapporto esistente al momento della votazione del bilancio, tra il numero dei voti di' cui il Membro dispone ed il numero complessivo dei voti di tutti i Membri. Tuttavia, se all'inizio dell'esercizio finanziario per il quale vengono fissate le quote, la ripartizione dei voti tra i Membri si trovi ad essere modificata in virtu' del paragrafo 5) dell'Articolo 13, il Consiglio aggiusta adeguatamente le quote di contribuzione per tale esercizio. Per la determinazione delle quote di contribuzione, si conteggiano i voti dei singoli Membri senza tenere conto dell'eventuale sospensione del diritto di voto di un Membro o della ridistribuzione dei voti ad essa eventualmente conseguente.
  • 3)Il Consiglio fissa il contributo iniziale e di ogni paese che diviene Membro dell'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo in funzione del numero di voti ad esso attribuiti e della frazione non decorsa dell'esercizio finanziario in corso; le quote di contribuzione assegnate agli altri Membri per l'esercizio in corso rimangono tuttavia immutate.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art24 · fonte su Normattiva