Entrata in vigore

  • 1)Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 1 ottobre 2001, sempre che, a tale data, dei governi che rappresentano almeno 15 Membri esportatori aventi come minimo almeno il 70 per cento dei voti dei Membri esportatori, ed almeno 10 Membri importatori aventi come minimo il 70 per cento dei voti dei Membri importatori, secondo la ripartizione in data 25 settembre 2001, e senza che sia fatto riferimento ad un'eventuale sospensione ai sensi degli Articoli 25 e 42, abbiano depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione. Peraltro, il presente Accordo entrera' definitivamente in vigore in qualsiasi momento dopo il 1° ottobre 2001, ove esso sia provvisoriamente in vigore in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2) del presente Articolo, e purche' le condizioni concernenti la percentuale siano soddisfatte per mezzo del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
  • 2)Il presente Accordo puo' entrare in vigore a titolo provvisorio il 1 ottobre 2001. A tal fine, se un governo firmatario o qualsiasi altra Parte Contraente dell'Accordo internazionale del 1994 sul caffe' quale prorogato notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale dovra' ricevere la notifica non oltre il 25 settembre 2001, che s'impegna ad applicare le disposizioni di tale nuovo Accordo provvisorio in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti ed a cercare di ottenere al piu' presto, secondo quanto consentito dalla sua procedura costituzionale, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, tale notifica sara' considerata come avendo lo stesso effetto di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. Un Governo che s'impegna ad applicare provvisoriamente le disposizioni del presente Accordo, in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, sara' considerato, in pendenza del deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, o di approvazione, provvisoriamente Parte di detto Accordo fino a quella di queste due date che sara' la piu' vicina: quella del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, o di approvazione o il 30 giugno 2002 compreso. Il Consiglio ha facolta' di concedere una proroga del termine entro il quale un governo che applica provvisoriamente il presente Accordo puo' depositare lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
  • 3)Se il presente Accordo non e' entrato in vigore definitivamente o provvisoriamente il 1° ottobre 2001, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1) o 2) del presente Articolo, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o che hanno inviato le notifiche contenenti il loro impegno ad applicare provvisoriamente le disposizioni di detto Accordo in conformita' alle loro leggi ed ai loro regolamenti, e a cercare di ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, possono decidere di comune accordo che esso entrera' in vigore fra di loro. Allo stesso modo, se il presente Accordo e' entrato in vigore provvisoriamente, ma non definitivamente, il 31 marzo 2002, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o che hanno effettuato le notifiche di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, possono decidere di comune accordo che esso continuera' ad essere provvisoriamente in vigore, o che entrera' definitivamente in vigore fra di loro.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art45 · fonte su Normattiva