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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare, emendare e completare le norme del presente decreto-legge, tenuto conto dei voti delle Commissioni parlamentari e delle discussioni seguite alla Camera ed al Senato, e udita una Commissione di cinque senatori e cinque deputati, da nominarsi dai presidenti delle rispettive assemblee.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 17 marzo 1930 - Anno VIII

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Di Crollalanza - Ciano - Rocco - Mosconi - Bottai.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 1 aprile 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-03-17;230~art2 · fonte del testo