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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare, emendare e completare le norme del presente decreto-legge, tenuto conto dei voti delle Commissioni parlamentari e delle discussioni seguite alla Camera ed al Senato, e udita una Commissione di cinque senatori e cinque deputati, da nominarsi dai presidenti delle rispettive assemblee.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 17 marzo 1930 - Anno VIII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Di Crollalanza - Ciano - Rocco - Mosconi - Bottai.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 1 aprile 1930 al 16 dicembre 2009
