[1]- Conferenza delle Parti
[2]1. E' istituita una Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti e' l'organo sovrano della presente Convenzione.
[3]2. La Conferenza delle Parti si riunisce normalmente in sessione ordinaria ogni due anni. Puo' riunirsi in sessione straordinaria, sia su propria decisione, sia su richiesta di almeno,un terzo degli Stati parte.
[4]3. Ciascuno Stato parte dispone di un voto alla Conferenza delle parti.
[5]4. La Conferenza delle parti adotta il proprio regolamento interno.
Testo vigente dal 14 dicembre 2007
