[1]- Ricerca in materia di scienze dello sport
[2]Gli Stati parte incoraggiano:
[3](a) gli scienziati ed il corpo medico a condurre ricerche nel settore delle scienze dello sport, conformemente ai principi sanciti dal Codice; (b) le organizzazioni sportive ed il personale di supporto degli sportivi posti sotto la loro giurisdizione ad applicare i risultati della ricerca nel campo delle scienze dello sport conformemente ai principi sanciti dal Codice.
Testo vigente dal 14 dicembre 2007
