[1]- Funzioni della Conferenza delle Parti
[2]1. Oltre quelle elencate, in altre disposizioni della presente Convenzione, le funzioni della Conferenza delle Parti sono le seguenti:
[3](a) promuovere gli scopi della presente Convenzione; (b) discutere delle relazioni con l'Agenzia, mondiale antidoping e studiare i meccanismi di finanziamento del bilancio annuale di base dell'Agenzia. Alle discussioini possono essere invitati Stati non parte; (c) adottare un piano di impiego delle risorse del Fondo di contribuzione volontaria, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18; (d) esaminare i rapporti sottoposti dagli Stati parte ai sensi dell'articolo 31; (e) esaminare costantemente i mezzi per garantire il rispetto della presente Convenzione, tenuto conto dell'evoluzione dei sistemi antidoping, conformemente all'articolo 31. Qualunque meccanismo o misura relativa, ai seguiti che non rientri tra le disposizioni dell'articolo 31 sono finanziati attraverso il Fondo di contribuzione volontaria istituito ai sensi, dell'articolo 17; (f) esaminare ai fini dell'adozione i progetti di emendamenti alla presente Convenzione; (g) esaminare ai fini dell'approvazione, conformemente alle disposizioni dell'articolo, 34 della Convenzione, le modifiche, all'elenco dei divieti ed allo Standard per l'autorizzazione all'uso a fini terapeutici adottate dall'Agenzia mondiale antidoping; (h) definire e attuare la cooperazione tra gli Stati parte e l'Agenzia mondiale antidoping nel quadro della presente Convenzione; (i) invitare l'Agenzia mondiale antidoping a presentare un rapporto sull'applicazione del Codice ad ognuna delle sue sessioni ai fini di un'analisi.
[4]2. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Conferenza delle parti puo' cooperare con altri organismi intergovernativi.
Testo vigente dal 14 dicembre 2007
