[1]- Utilizzo e gestione del Fondo di contribuzione volontaria

[2]Le risorse del Fondo di contribuzione volontaria sono stanziate dalla Conferenza delle Parti per il finanziamento di attivita' da essa approvate, in particolare per aiutare gli Stati parte ad elaborare e attuare programmi antidoping conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, tenuto conto degli obiettivi dell'Agenzia mondiale antidoping, e possono servire a finanziare il funzionamento della suddetta Convenzione. I contributi al Fondo di contribuzione volontaria non possono essere assoggettati ad alcuna condizione politica, economica o di altra natura.

Testo vigente dal 14 dicembre 2007

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230~art18 · fonte su Normattiva