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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Il R. decreto 25 marzo 1923, n. 1207, che reca disposizioni intese a reprimere la tratta delle donne e dei fanciulli, e' convertito in legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[7]Data a Roma, addi' 17 dicembre 1925.

[8]VITTORIO EMANUELE.

[9]Mussolini - Federzoni - Rocco - Volpi - P. Lanza di Scalea - Belluzzo.

[10]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-12-17;2306~art1 · fonte del testo