a che gli individui e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti a norma del presente accordo, quest'ultimo non pregiudichera' i diritti loro garantiti dagli accordi in vigore tra uno o piu' Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fermi restando gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.
Testo vigente dal 24 luglio 1997
