1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 100, le disposizioni dell'articolo 23 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo. 2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime che implicano una tratta marittima, comprese le attivita' intermodali, ciascuna Parte autorizza, secondo le legislazioni e normative applicabili sul suo territorio, le societa' dell'altra parte ad essere commercialmente presenti sul suo territorio sotto forma di consociate o di filiali applicando, per lo stabilimento e le varie attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue societa' o, se migliori, alle consociate e filiali di societa' di paesi terzi. 3. Dette attivita' comprendono, fra l'altro:

  • a)la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;
  • b)l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato;
  • c)la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;
  • d)la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);
  • e)la conclusione di accordi commerciali, compresa la partecipazione al capitale azionario della societa' e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in base alle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi societa' di navigazione stabilita in loco;
  • f)le operazioni effettuate a nome delle societa', l'organizzazione dello scale della nave o, se necessario, la ripresa del carico.

Testo vigente dal 24 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232~art24 · fonte su Normattiva