1. In base alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di societa' comunitarie o georgiane stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle Parti. 2. Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1.

Testo vigente dal 24 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-01;232~art30 · fonte su Normattiva