1. In base alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano a prendere le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di societa' comunitarie o turkmene stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle Parti. 2. Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~art28 · fonte su Normattiva