[1]ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO, COORDINAMENTO POLITICO E COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI MEMBRI, DA UNA PARTE, E GLI STATI UNITI DEL MESSICO, DALL'ALTRA
[2]IL REGNO DEL BELGIO,
[3]IL REGNO DI DANIMARCA,
[4]LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
[5]LA REPUBBLICA ELLENICA,
[6]IL REGNO DI SPAGNA,
[7]LA REPUBBLICA FRANCESE,
[8]L'IRLANDA,
[9]LA REPUBBLICA ITALIANA,
[10]IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
[11]IL REGNO DEI PAESI BASSI,
[12]LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
[13]LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
[14]LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
[15]IL REGNO DI SVEZIA,
[16]IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
[17]Parti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "Stati membri della Comunita' europea,
[18]LA COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominata "Comunita'";
[19]da una parte, e
[20]GLI STATI UNITI DEL MESSICO, in appresso denominati "Messico", dall'altra,
[21]CONSIDERANDO il patrimonio culturale comune e i profondi legami storici, politici ed economici che li uniscono;
[22]TENENDO PRESENTE l'obiettivo globale di sviluppare e rafforzare il quadro generale delle relazioni internazionali, in particolare tra l'Europa e l'America latina;
[23]CONSIDERANDO il contributo fondamentale dato al consolidamento di tutti questi vincoli dall'accordo quadro di cooperazione firmato il 26 aprile 1991 a Lussemburgo tra la Comunita' e il Messico;
[24]CONSIDERANDO che entrambe le Parti sono interessate ad allacciare nuovi vincoli contrattuali al fine di rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali, in particolare attraverso un piu' ampio dialogo politico, la progressiva e reciproca liberalizzazione del commercio, la liberalizzazione dei pagamenti correnti, dei movimenti di capitale e delle partite invisibili, la promozione degli investimenti e una piu' vasta cooperazione;
[25]CONSIDERANDO la loro piena adesione al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, enunciati nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, dei principi di diritto internazionale riguardanti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati in base alla Carta delle Nazioni Unite, nonche' dei principi dello Stato di diritto e del buon governo enunciati nella dichiarazione interministeriale del Gruppo di Rio-Unione europea adottata a Sao Paulo nel 1994;
[26]TENENDO PRESENTE che, al fine di intensificare le relazioni in tutti i settori di interesse comune, il dialogo politico dovrebbe essere istituzionalizzato sia a livello bilaterale che internazionale;
[27]CONSIDERANDO l'importanza che entrambe le Parti attribuiscono ai principi e ai valori contenuti nella Dichiarazione finale del Vertice mondiale per lo sviluppo sociale tenutasi a Copenaghen nel marzo 1995;
[28]TENENDO PRESENTE che entrambe le Parti intendono applicare correttamente il principio dello sviluppo sostenibile enunciato nell'Agenda 21 della Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo;
[29]CONSIDERANDO la loro adesione ai principi dell'economia di mercato e l'importanza di un impegno ai fini di un commercio internazionale libero in basa alla norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e nell'ambito della loro adesione all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), e sottolineando, in particolare, l'importanza di un regionalismo aperto;
[30]TENENDO CONTO della Dichiarazione solenne congiunta firmata a Parigi il 2 maggio 1995, in cui le Parti decidevano di conferire alla relazione bilaterale una prospettiva a lungo termine in tutti i settori,
[31]HANNO DECISO di concludere il presente accordo:
[32]ARTICOLO 1 Fondamenti dell'accordo
[33]Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, sanciti nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, e' alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.
Testo vigente dal 24 agosto 2000
