[1]1. Le Parti decidono di istituzionalizzare ed intensificare il dialogo politico in base ai principi di cui all'articolo 1 che riguardano tutte le questioni bilaterali e internazionali di comune interesse o conducono a piu' strette consultazioni tra le Parti nell'ambito delle organizzazioni internazionali a cui appartengono entrambe.

[2]2. Il dialogo si svolgera' in base alla "Dichiarazione congiunta sul dialogo politico tra Unione Europea e Messico", che e' parte integrante dell'accordo e che e' inclusa nell'Atto Finale.

[3]3. Il dialogo ministeriale previsto dalla Dichiarazione congiunta avverra' principalmente nell'ambito del Consiglio congiunto istituito dall'articolo 45.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art3 · fonte su Normattiva