Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 febbraio 1939 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[3]Articolo unico.
[4]E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 marzo 1938-XVI, n. 520; che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 30 ottobre 1937, inteso a prorogare fino al 15 dicembre 1937 la data di denuncia eventuale prevista dall'art. 7 dell'Accordo commerciale e dall'art. 12 dell'Accordo per regolare i pagamenti tra i due Paesi del 13 febbraio 1937.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 5 gennaio 1939-XVII
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]Mussolini - Ciano - Di Revel - Guarnieri
[9]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 22 febbraio 1939 al 9 maggio 2025
