[1]Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sul servizio militare

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, al fine di eliminare le difficolta' in cui si trovano i loro cittadini che posseggono ugualmente la cittadinanza dell'altro Paese, per cio' che riguarda l'adempimento dei loro obblighi militari, hanno deciso di stipulare una Convenzione sul servizio militare nei termini seguenti:

[3]Articolo I

[4]Le persone che posseggono ugualmente la cittadinanza italiana e cilena, saranno considerate come se avessero adempiuto gli obblighi militari loro imposti dalle leggi dei due Paesi, allorche' abbiano adempiuto tali obblighi nelle forze armate italiane o cilene e presentino come prova un certificato rilasciato dalla autorita' italiane o cilene competenti.

Testo vigente dal 3 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;239~arti · fonte del testo