[1]Articolo II

[2]I cittadini dei due Paesi esenti dal servizio militare per incapacita' fisica, in conformita' alle leggi sul servizio militare obbligatorio di uno dei due Paesi, saranno considerati, agli effetti della presente Convenzione, come se avessero adempiuto gli obblighi militari, quando presentino, come prova dell'esenzione, un certificato rilasciato dalle autorita' competenti di detto Paese. Le altre esenzioni dal servizio militare possono essere riconosciute soltanto nella misura in cui tali disposizioni esistono nelle leggi dei due Paesi.

Testo vigente dal 3 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;239~artii · fonte del testo