1. Al fine di adempiere al presente Accordo, gli organi competenti delle Parti contraenti possono negoziare programmi oppure protocolli di cooperazione che stabiliscano le azioni concrete, le forme e le condizioni di tale cooperazione. 2. Gli organi competenti delle Parti contraenti possono concordare l'organizzazione delle manifestazioni e delle iniziative comuni previste dal presente Accordo per le vie diplomatiche.

Testo vigente dal 30 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-01;241~accordo-art16 · fonte su Normattiva