[1]Cooperazione generale

[2]1. Attuazione.

  • 1)Sulla base di questo Accordo le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa con i quali determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonche' le modalita' di attuazione delle attivita' di cooperazione.
  • 2)Il Piano di cooperazione annuale dovra' essere sottoscritto dagli Ufficiali/Funzionari autorizzati dalle Parti di comune accordo.
  • 3)Le concrete attivita' di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Repubblica dell'Azerbaijan.
  • 4)Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Baku ed a Roma allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate della Repubblica italiana e le Forze armate della Repubblica dell'Azerbaijan. 2. Campi. La cooperazione tra le Parti potra' includere le seguenti aree:
  • 1)politica di sicurezza e difesa;
  • 2)cooperazione politico - militare;
  • 3)ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;
  • 4)operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
  • 5)organizzazione delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unita' militari, gestione del personale;
  • 6)organizzazione ed impiego delle Forze armate;
  • 7)ammodernamento delle Forze armate;
  • 8)questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attivita' militari;
  • 9)formazione ed addestramento in campo militare;
  • 10)sanita' militare;
  • 11)storia militare;
  • 12)sport militare;
  • 13)altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti. 3. Modalita'. La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire secondo le seguenti modalita':
  • 1)visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
  • 2)scambio di esperienze tra esperti delle due Parti;
  • 3)incontri tra le Istituzioni della Difesa;
  • 4)scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da Istituzioni militari;
  • 5)partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le Parti;
  • 6)partecipazione ad esercitazioni militari;
  • 7)partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie;
  • 8)scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
  • 9)supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi di difesa ed associate a questioni attinenti alla difesa;
  • 10)altre forme reciprocamente concordate dalle Parti.

Testo vigente dal 9 gennaio 2017

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urn:nir:stato:legge:2016-12-21;250~accordo-art2 · fonte su Normattiva