Le Parti contraenti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e riparazione, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali.

Testo vigente dal 30 dicembre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-12-01;241~accordo-art9 · fonte su Normattiva