[1]Sicurezza delle informazioni classificate
[2]9.1 Tutte le informazioni classificate, i documenti, i dati tecnici, le tecnologie ed i materiali, scambiati tra le Parti e le loro industrie ai sensi del presente MoU, saranno trattati conformemente alle leggi ed ai regolamenti nazionali della Parte che li ha originati. 9.2 Ciascuna Parte attribuira' a tutte le informazioni, ai documenti, ai dati tecnici, alle tecnologie ed ai materiali, una classifica di segretezza di livello non inferiore a quello assegnato dalla Parte che li ha originati e prendera' tutti i provvedimenti necessari affinche' classifica assegnata sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice. 9.3 Ai sensi del presente MoU: 9.3.a per "informazione classificata" si intendono i documenti, i dati tecnici, le tecnologie o il materiale, specificati ai punti successivi, o qualunque documento, informazione, attivita' o altro elemento, ai quali e' stata assegnata una classifica di segretezza; 9.3.b per "documento classificato" si intende tutte le informazioni classificate sotto qualsiasi forma, scritta o stampata, inclusa l'elaborazione di dati, nastri, carte, fotografie, disegni, progetti, registrazioni, note, copie effettuate in qualsiasi modo o procedura, registrazioni magnetiche o elettromagnetiche, o video sotto qualsiasi forma; 9.3.c. per "materiale classificato" si intende qualunque oggetto o parte di esso, prototipo, apparecchiatura o armamento, prodotto o in fase di produzione, al quale e' stato assegnato un livello di protezione di sicurezza. 9.4 Le Parti hanno concordato in merito alle seguenti equivalenze delle classifiche di sicurezza:
[3]Repubblica Repubblica Islamica del italiana Pakistan
[4]SEGRETISSIMO TOP SECRET SEGRETO SECRET RISERVATISSIMO CONFIDENTIAL RISERVATO RESTRICTED
[5]9.5 Le Parti garantiranno che le informazioni, i documenti, i dati tecnici la tecnologia ed i materiali scambiati ai sensi del presente MoU siano usati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati dalle Parti e nell'ambito delle finalita' di questo MoU. 9.6 Il trasferimento a Terze Parti di informazioni, documenti, dati tecnici, tecnologia e materiali, siano essi classificati o meno, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente MoU, sara' soggetto al preventivo assenso scritto della Parte che li ha originati. 9.7 Se nel quadro del presente MoU, dovesse aver luogo uno scambio di informazioni classificate fra industrie e/o agenzie diverse dalle Parti, le competenti autorita' delle Parti stipuleranno specifici accordi. Le misure di sicurezza citate in questo MoU si applicheranno anche alle informazioni classificate scambiate nel corso delle trattative contrattuali.
Testo vigente dal 15 gennaio 2013
