[1]Giurisdizione

[2]1. Le autorita' della Nazione Ospite (HN) hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione nei confronti del personale militare e civile ospite per i reati commessi sul loro territorio e punibili secondo la legislazione nazionali della HN. 2. Le autorita' della Nazione Inviante (SN), tuttavia, hanno il diritto di esercitare in via prioritaria la propria giurisdizione nei confronti dei membri delle proprie forze armate e del personale civile - qualora soggetto alle leggi in vigore nella SN - nei seguenti casi: a. quando i reati minacciano la sicurezza della SN o comportano la perdita di beni della stessa. b. Quando i reati commessi sono conseguenti ad atti o omissioni - dovuti a comportamento intenzionale o negligente - commessi in relazione con l'esercizio delle funzioni assegnate. 3. Nel caso in cui il sopraccitato personale ospite sia, direttamente o indirettamente, coinvolto in eventi per i quali la HN prevede sanzioni non in linea con i principi della SN, le Parti, attraverso consultazioni bilaterali ed in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali, raggiungeranno un accordo volto a risolvere detta contraddizione.

Testo vigente dal 15 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;242~memorandum-art8 · fonte su Normattiva