Notifica, entrata in vigore e pubblicazione delle modifiche

  • 1)Le modifiche decise dal Comitato di esperti, cosi' come le sue raccomandazioni, vengono notificate alle Amministrazioni competenti dei Paesi dell'Unione particolare dall'Ufficio internazionale. Le modifiche entrano in vigore sei mesi dopo la data della trasmissione della notifica. Ogni altra modifica entrera' in vigore alla data che sara' fissata dal Comitato di esperti al momento in cui tale modifica sara' adottata.
  • 2)L'Ufficio internazionale include nella classificazione le modifiche entrate in vigore. Tali modifiche saranno oggetti di avvisi pubblicati nei periodici designati dall'Assemblea di cui all'articolo 5.

Testo vigente dal 13 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;243~art4 · fonte su Normattiva