Assemblea dell'Unione particolare
- 1)a) L'Unione particolare dispone di un'Assemblea composta dai Paesi che hanno ratificato il presente Atto o che vi hanno aderito.
- b)Il Governo di ciascun Paese e' rappresentato da un delegato che puo' essere assistito da supplenti, consiglieri od esperti.
- c)Le spese di ciascuna delegazione sono sostenute dal Governo che l'ha designata.
- 2)a) Fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4, l'Assemblea:
- i)tratta tutte le questioni relative al mantenimento ed allo sviluppo dell'Unione particolare ed all'applicazione del presente Accordo;
- ii)fornisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenute nel debito conto le osservazioni dei Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o che non vi hanno aderito;
- iii)esamina ed approva i rapporti e le attivita' del Direttore generale dell'Organizzazione (qui di seguito denominato "il Direttore generale") in relazione all'Unione particolare e gli fornisce tutte le direttive utili sulle questioni di competenza dell'Unione particolare;
- iv)stabilisce il programma, adotta il bilancio triennale dell'Unione particolare ed approva i conti di chiusura;
- v)adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare;
- vi)crea, oltre al Comitato di esperti di cui all'articolo 3, gli altri Comitati di esperti ed i gruppi di lavoro che essa ritiene utili per la realizzazione degli obiettivi dell'Unione particolare;
- vii)decide quali sono i paesi non membri dell'Unione particolare e quali le organizzazioni intergovernative che possono essere ammessi alle sue riunioni in qualita' di osservatori;
- viii)adotta le modifiche degli articoli 5, 6, 7 e 8;
- ix)intraprende ogni altra azione appropriata al fine di conseguire le finalita' dell'Unione particolare;
- x)adempie a tutti gli altri compiti previsti dal presente Accordo.
- b)L'Assemblea delibera sulle questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, dopo aver preso conoscenza del parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
- 3)a) Ogni Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto.
- b)La meta' dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum.
- c)Nonostante le disposizioni della lettera b), se durante una sessione il numero dei paesi rappresentati e' inferiore alla meta' ma eguale o superiore ad un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa puo' prendere decisioni; tuttavia tali decisioni, ad eccezione di quelle concernenti la procedura, diverranno esecutive solo quando saranno soddisfatte le condizioni enunciate qui di seguito. L'Ufficio internazionale comunica le suddette decisioni ai paesi membri dell'Assemblea che non sono stati rappresentati, invitandoli ad esprimere per iscritto, nel termine di tre mesi a decorrere dalla data della suddetta comunicazione, il proprio voto o la propria astensione. Se allo scadere di tale periodo il numero dei paesi che hanno espresso in questo modo il proprio voto o la propria astensione e' pari o superiore al numero dei paesi mancante al raggiungimento del quorum in occasione della sessione, le suddette decisioni divengono esecutive purche' al tempo stesso rimanga acquisita la maggioranza necessaria.
- d)Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8. 2), le decisioni dell'Assemblea vengono adottate alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
- e)L'astensione non viene considerata alla stregua di un voto.
- f)Un delegato non puo' rappresentare piu' di un paese e puo' votare solo a nome di esso.
- g)I paesi dell'Unione particolare che non sono membri dell'Assemblea vengono ammessi alle riunioni di questa in qualita' di osservatori.
- 4)a) L'Assemblea si riunisce ogni tre anni in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante lo stesso periodo e nello stesso luogo in cui si riunisce l'Assemblea generale dell'Organizzazione.
- b)L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione del Direttore generale, dietro richiesta di un quarto dei paesi membri dell'Assemblea.
- c)L'ordine del giorno di ogni sessione e' preparato dal Direttore generale.
- 5)L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno.
Testo vigente dal 13 maggio 1982
