[1]' dei locali consolari

[2]1. I locali consolari sono inviolabili. Le Autorita' dello Stato di residenza potranno accedere negli edifici e nelle parti degli stessi utilizzati esclusivamente per i fini dell'Ufficio consolare, e nei terreni di pertinenza degli stessi, solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare, o del Capo della missione diplomatica dello Stato d'invio, o della persona da essi designata. In ogni caso tale consenso e' presunto in caso di incendio o di altri sinistri che esigano misure immediate di protezione. 2. Lo Stato di residenza ha l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti appropriati per assicurare la sicurezza dei locali consolari, per tutelare i locali consolari da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia diminuita. 3. I locali consolari, l'arredamento, le proprieta' nonche' i mezzi di trasporto dell'Ufficio consolare, sono esenti da ogni forma di requisizione per difesa nazionale o per pubblica utilita'. Se l'esproprio e' necessario a tali fini saranno adottate tutte le misure possibili per evitare che sia impedito l'esercizio delle funzioni consolari e sara' immediatamente versato allo Stato d'invio un indennizzo adeguato ed effettivo. 4. Le disposizioni del primo comma del presente Articolo si applicano anche alla residenza del Capo dell'Ufficio Consolare.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art14 · fonte su Normattiva