' dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare 1. I locali consolari e la residenza del Capo delIUfficio consolare sono inviolabili. I Rappresentanti delle Autorita' dello Stato di residenza potranno accedervi solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare o del Capo della Rappresentanza Diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza o della persona da questi designata. 2. Tuttavia in caso di incendio o di calamita' naturali che esigano misure immediate di protezione il consenso dei Capo dell'Ufficio consolare puo' considerarsi presunto. 3. Lo Stato di residenza adottera' tutti i provvedimenti appropriati per tutelare i locali consolari e gli alloggi dei funzionari consolari da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia diminuita.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art9 · fonte su Normattiva