[1]relative allo stato civile
[2]1. Il funzionario consolare:
- a)redige e inscrive nei registri gli atti dello stato civile relativi ai cittadini dello Stato d'invio e riceve, richiede e trasmette le comunicazioni ed i documenti in materia;
- b)celebra matrimoni e registra divorzi qualora previsto dalle leggi dello Stato d'invio, alla condizione che entrambi i coniugi siano cittadini dello Stato di invio;
- c)puo' richiedere alle competenti Autorita' locali dello Stato di residenza comunicazioni, copie ed estratti di documenti relativi allo stato civile dei cittadini dello Stato d'invio.
[3]2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo non esentano le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed ogni altra formalita' previste dalla legislazione dello Stato di residenza.
Testo vigente dal 2 settembre 2003
