[1]in materia di tutela e curatela

[2]1. Le competenti Autorita' dello Stato di residenza informano tempestivamente l'Ufficio consolare dello Stato d'invio dell'esistenza di ogni situazione relativa a minori o altre persone incapaci, cittadini dello Stato d'invio, che renda necessaria la designazione di un tutore o di un curatore. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di ricevere dichiarazioni sulle adozioni e di tutelare i diritti e gli interessi dei minori e delle altre persone incapaci, cittadini dello Stato d'invio, ed a tal fine, qualora necessario, possono, conformemente alla legislazione dello Stato d'invio e a quella dello Stato di residenza ed agli accordi internazionali in vigore tra le Parti Contraenti, adottare provvedimenti per nominare i tutori o i curatori di tali persone e controllare l'esercizio del loro mandato. 3. I funzionari consolari possono anche richiedere la collaborazione delle competenti Autorita' dello Stato di residenza al fine di rendere possibile il ritorno di tali persone nello Stato d'invio.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art46 · fonte su Normattiva