[1]dei membri del personale consolare
[2]1. Le generalita' complete, la categoria e la classe di tutti i membri del personale consolare diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, saranno comunicati dallo Stato d'invio allo Stato di residenza con anticipo tale da permettere allo Stato di residenza, se lo desidera, di esercitare i propri diritti in base al comma 3 dell'art. 7. 2. Lo Stato di residenza rilascia a tutti i membri dell'Ufficio Consolare, nonche' ai membri delle loro famiglie, carte di identita' che indicano il loro status di membri del personale dell'Ufficio Consolare e di membri delle loro famiglie.
Testo vigente dal 2 settembre 2003
