temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare 1. Qualora il Capo dell'Ufficio consolare non sia in grado di esercitare le proprie funzioni nonche' nel caso in cui sia vacante il posto di Capo dell'Ufficio consolare, i funzionari consolari e gli impiegati consolari di detto ufficio nonche' i membri del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, possono essere incaricati dallo Stato d'invio dell'esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare. 2. Le generalita' complete della persona avente le funzioni di Capo dell'ufficio consolare devono essere notificate da parte dell'Autorita' competente dello Stato di invio al Ministero degli Affari Esteri dello stato di residenza o all'Autorita' designata da detto Ministero. Come norma generale detta notifica deve essere effettuata preventivamente. 3. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza accorderanno assistenza e protezione a chi esercita temporaneamente le funzioni di capo dell'ufficio consolare. Per la durata dell'esercizio delle sue funzioni si applicano nei suoi riguardi le disposizioni della presente Convenzione, quali esse sono applicabili al Capo dell'ufficio consolare in questione. 4. Un membro del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza designato a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare alle condizioni previste al comma 1 del presente articolo, continua a godere dei privilegi e delle immunita' diplomatiche di cui gode in virtu' del suo status diplomatico.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art4 · fonte su Normattiva