[1]ACCORDO PER LA COOPERAZIONE NEL SETTORE DEL TURISMO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA.

[2]Il Governo della Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista (di seguito denominate "le Parti"); Nel desiderio di consolidare i legami di amicizia esistenti tra il popolo italiano ed il popolo arabo libico; Convinti dell'importanza che puo' avere lo sviluppo e l'incremento della cooperazione nel settore turistico per il rafforzamento delle buone relazioni; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Parti si adopereranno per istituire uffici di rappresentanza turistica nel territorio dell'altra Parte contraente in conformita' alle legislazioni vigenti nei due Paesi, con il compito di diffondere informazioni e propaganda turistica senza fini di lucro e senza espletare attivita' commerciali. Gli uffici e il loro personale non saranno accreditati presso il Ministero degli affari esteri italiano ed il Comitato popolare generale per le relazioni estere e non goderanno dei privilegi e delle immunita' normalmente concesse ai diplomatici ed alle Rappresentanze diplomatiche dei due Paesi.

Testo vigente dal 1 settembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-08-22;244~accordo-art1 · fonte su Normattiva