fine di migliorare la conoscenza delle rispettive industrie turistiche, le Parti si scambieranno informazioni sulle proprie organizzazioni turistiche, dati statistici relativi al settore, e stabiliranno di comune accordo le priorita' da attribuire ai programmi di cooperazione nel settore in questione, con particolare riguardo agli investimenti.

Testo vigente dal 1 settembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-08-22;244~accordo-art4 · fonte su Normattiva