[1]Turismo

[2]1. Le Parti si impegnano a migliorare la cooperazione onde garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile del settore turistico e delle questioni ad esso connesse. 2. Le Parti convengono pertanto di sviluppare la cooperazione turistica e in particolare di scambiarsi informazioni, esperienze e migliori pratiche per quanto riguarda l'organizzazione del quadro istituzionale per il settore turistico e il clima generale in cui operano le imprese del settore.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art100 · fonte su Normattiva