[1]dell'integrazione attribuita per il trattamento minimo di pensione
[2]Le variazioni dell'importo delle prestazioni intervenute in una Parte contraente in relazione all'aumento del costo della vita, alle variazioni del livello delle retribuzioni o ad altre cause di adeguamento comportano che l'altra Parte ricalcoli l'integrazione attribuita ai sensi dell'articolo 14 della presente Convenzione.
Testo vigente dal 2 settembre 2003
