[1]minimo di pensione

[2]1. Qualora la somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle Istituzioni competenti delle Parti contraenti ai sensi del precedente articolo 11 non raggiunga il trattamento minimo fissato dalla legislazione della Parte contraente in cui il beneficiario risiede, ciascuna Istituzione competente integra la suddetta somma fino al raggiungimento di tale trattamento minimo, nella proporzione tra i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di entrambe le Parti contraenti. 2. Le disposizioni del comma precedente non trovano applicazione qualora la pensione italiana sia calcolata esclusivamente secondo il metodo contributivo di cui al comma 5 dell'articolo 11.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244~art14 · fonte su Normattiva