[1]per malattia professionale se l'interessato e' stato esposto al rischio in una sola Parte contraente.

[2]1. Qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente sul territorio di una Parte contraente ad un'attivita' suscettibile di provocare la malattia secondo quanto previsto dalla legislazione di detta Parte contraente, si applica nei suoi confronti la legislazione di tale Parte contraente, anche se la malattia si sia manifestata sul territorio dell'altra Parte contraente. 2. Cio' vale altresi' in caso di aggravamento della malattia, sempre che l'assicurato non sia stato nel frattempo ulteriormente esposto al rischio specifico nel territorio dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244~art20 · fonte su Normattiva