[1]generali

[2]1. Il lavoratore cui si applica la presente Convenzione e' soggetto alla legislazione di una sola Parte contraente. Tale legislazione determinata in conformita' alle disposizioni del presente Titolo. 2. Salvo quanto disposto agli articoli 9 e 10 della presente Convenzione:

  • a)il lavoratore occupato nel territorio di una Parte contraente e' soggetto alla legislazione di tale Parte anche se risiede nel territorio dell'altra Parte contraente;
  • b)i dipendenti vaticani, indipendentemente dalla loro cittadinanza, e il personale che secondo la legislazione applicabile e' ad essi assimilato, sono soggetti alla legislazione della Santa Sede.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244~art8 · fonte su Normattiva