[1]di applicazione quanto alla materia

[2]1. La presente Convenzione si applica:

[3]Alle legislazioni della Santa Sede concernenti:

  • a)il regime per le pensioni di inabilita', vecchiaia e superstiti;
  • b)il regime per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • c)il regime delle prestazioni familiari.

[4]Alle legislazioni della Repubblica Italiana concernenti:

  • a)l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi di detta assicurazione;
  • b)le prestazioni familiari;
  • c)i regimi speciali sostitutivi dell'assicurazione generale stabiliti per determinate categorie di lavoratori, in quanto si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti;
  • d)l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

[5]2. La presente Convenzione si applichera', ugualmente, alle legislazioni che competeranno o modificheranno le legislazioni di cui al precedente comma. 3. La presente Convenzione si applichera', altresi', previo accordo delle Autorita' competenti delle due Parti contraenti, alle legislazioni di una Parte contraente che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiscano nuovi regimi di sicurezza sociale. 4. La presente Convenzione non si applica alle legislazioni italiane relative all'assegno sociale ed alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonche' all'integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto all'articolo 14.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244~art2 · fonte su Normattiva