[1]E SOSTANZA DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA
[2]1. Richieste ai sensi del presente Accordo sono redatte in forma scritta. I documenti necessari per l'esecuzione di tali richieste accompagnano la richiesta. Quando motivato dall'urgenza della situazione, richieste orali possono essere accettate, ma in tal caso devono essere confermate senza indugio per iscritto. 2. Richieste inoltrate in conformita' al paragrafo 1 di quest'articolo comprendono le seguenti informazioni:
- a)l'identificazione dell'Amministrazione doganale richiedente;
- b)la misura richiesta;
- c)l'oggetto e la ragione della richiesta;
- d)le norme e gli altri elementi giuridici connessi;
- e)le indicazioni le piu' precise ed esaustive possibile sulle persona oggetto delle indagini;
- f)una sintesi dei fatti pertinenti, fatta eccezione nei casi di cui all'Articolo 14.
[3]3. Le richieste vengono sottoposte o in una lingua ufficiale della Parte Contraente adita, o in inglese o in un'altra lingua che sia accettabile per l'Amministrazione doganale adita. 4. Se una richiesta non rispetta i requisiti formali ne puo' essere domandata la correzione o il completamento; a causa di cio' non viene inficiata la disposizione di misure precauzionali. 5. Le informazioni e le comunicazioni riportate nel presente Accordo sono trasmesse a funzionari specificamente designati a questo scopo da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari all'uopo designati viene scambiata ed aggiornata dalle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 18 del presente Accordo.
Testo vigente dal 4 settembre 2003
