e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:

  • a)l'autorita' richiedente che presenta la domanda;
  • b)la misura richiesta;
  • c)l'oggetto e il motivo della domanda;
  • d)le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
  • e)ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
  • f)una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua accettabile per detta autorita'. 4. Se la domanda non soddisfa i requisiti formali stabiliti possono esserne richiesti la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2008-12-30;218~protocollo-art6 · fonte su Normattiva