L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente tutte le informazioni eventualmente utili relative ad infrazioni alla legislazione doganale ed, in particolare, quelle concernenti:

  • a)persone conosciute o sospettate di commettere o di aver commesso infrazioni doganali sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
  • b)merci conosciute come oggetto di traffico illecito;
  • c)mezzi di trasporto e contenitori, conosciuti o sospettati di venire impiegati per commettere infrazioni doganali nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
  • d)nuovi modi e mezzi impiegati nel commettere infrazioni doganali.

Testo vigente dal 4 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;246~accordo-art5 · fonte su Normattiva