L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente tutte le informazioni eventualmente utili relative ad infrazioni alla legislazione doganale ed, in particolare, quelle concernenti:
- a)persone conosciute o sospettate di commettere o di aver commesso infrazioni doganali sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
- b)merci conosciute come oggetto di traffico illecito;
- c)mezzi di trasporto e contenitori, conosciuti o sospettati di venire impiegati per commettere infrazioni doganali nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
- d)nuovi modi e mezzi impiegati nel commettere infrazioni doganali.
Testo vigente dal 4 settembre 2003
