L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente fornisce all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, di propria iniziativa o su richiesta, tutte le informazioni utili di cui dispone relative alle infrazioni contro la legislazione doganale ed in particolare che riguardino:

  • a)le persone conosciute per aver commesso o sospettate di commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
  • b)le merci conosciute per essere oggetto di traffico illecito;
  • c)i mezzi di trasporto e i container, conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
  • d)nuovi metodi e mezzi impiegati per commettere infrazioni alla legislazione doganale.

Testo vigente dal 24 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;196~accordo-art5 · fonte su Normattiva