L'Amministrazione doganale adita, su richiesta, fornisce informazioni e mantiene una speciale sorveglianza su:

  • a)persone note all'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso, o che sono sospettate di commettere infrazioni doganali, e in particolare quelle persone che siano in entrata o in uscita dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
  • b)merci, siano esse in transito o in deposito, per le quali l'Amministrazione doganale richiedente ritiene sorgano sospetti di traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
  • c)mezzi di trasporto che l'Amministrazione doganale richiedente sospetta siano utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio di una delle Parti Contraenti;
  • d)luoghi che l'Amministrazione doganale richiedente sospetta siano stati utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio di una delle Parti Contraenti.

Testo vigente dal 5 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;247~accordo-art9 · fonte su Normattiva