Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano reciprocamente - su richiesta e dopo eventuali indagini - tutte le informazioni atte a garantire la corretta riscossione di dazi doganali, tasse o altre imposte, e in particolar modo le informazioni che facilitino:
- a)la determinazione del valore ai fini doganali, della classificazione tariffaria e dell' origine delle merci;
- b)l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti, alle restrizioni e ai controlli.
Testo vigente dal 5 settembre 2003
