Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano reciprocamente - su richiesta e dopo eventuali indagini - tutte le informazioni atte a garantire la corretta riscossione di dazi doganali, tasse o altre imposte, e in particolar modo le informazioni che facilitino:

  • a)la determinazione del valore ai fini doganali, della classificazione tariffaria e dell' origine delle merci;
  • b)l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti, alle restrizioni e ai controlli.

Testo vigente dal 5 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;247~accordo-art8 · fonte su Normattiva