[1]Esecuzione delle richieste

[2]1. L'Autorita' Competente richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste. 2. L'Autorita' Competente richiedente sara' informata immediatamente di qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole. 3. Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'Autorita' competente richiesta, quest'ultima provvede a darne immediata notifica all'Autorita' competente richiedente. 4. L'Autorita' competente richiesta puo' chiedere tutte le informazioni che ritiene necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta. 5. L'Autorita' competente richiesta informa, al piu' presto, l'Autorita' competente richiedente dei risultati relativi all'esecuzione della richiesta.

Testo vigente dal 4 gennaio 2017

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urn:nir:stato:legge:2016-12-21;247~accordo-art6 · fonte su Normattiva