[1]ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

[2]1. L'Autorita' competente richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste. 2. L'Autorita' competente richiedente viene informata immediatamente di qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole. 3. Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'Autorita' competente richiesta, quest'ultima provvede a darne immediata notifica all'autorita' competente richiedente. 4. L'Autorita' competente richiesta puo' chiedere tutte le informazioni che ritiene necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta. 5. L'Autorita' competente richiesta informa -al piu' presto- L'Autorita' competente richiedente dei risultati relativi all'esecuzione della richiesta.

Testo vigente dal 13 giugno 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-05-19;63~allegato-art6 · fonte su Normattiva