[1]Clausole di sicurezza

[2]1. Per «INFORMAZIONI CLASSIFICATE» si intende qualsiasi informazione o materiale al quale una delle Parti o l'MLF ha attribuito una classifica di sicurezza. 2. Tutte le informazioni classificate scambiate o prodotte nell'ambito del presente Accordo saranno protette in conformita' con le leggi ed i regolamenti nazionali e internazionali applicabili delle Parti. 3. Le Informazioni Classificate saranno trasferite soltanto attraverso canali diretti fra governi approvati dalla Autorita' nazionale per la sicurezza, ovvero da competente Autorita' per la Sicurezza designata dalle Parti. 4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza e' la seguente:

[3]MLF

[4]Slovenia

[5]Ungheria

[6]Italia

[7]MLF Restricted

[8]Interno

[9]Korlatozott Terjesztesu'

[10]Riservato

[11]MLF Confidential

[12]Zaupno

[13]Bizalmas

[14]Riservatissimo

[15]MLF Secret

[16]Tajno

[17]Titkos

[18]Segreto

[19]Le informazioni contrassegnate con una delle classifiche di sicurezza dell'MLF saranno protette allo stesso modo delle informazioni con una corrispondente classifica di sicurezza nazionale, secondo quanto indicato nella tabella sopra riportata. 5. L'accesso alle informazioni classificate in virtu' del presente Accordo e' consentito al personale delle Parti che abbia necessita' di conoscere e sia in possesso di adeguato nulla osta di sicurezza in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 6. La Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono state destinate nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 7. Il trasferimento a Terze Parti di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' per la sicurezza della Parte che le ha prodotte. 8. Lo scambio o la protezione di informazioni classificate sara' regolata in dettaglio negli accordi bilaterali applicabili. 9. Senza pregiudicare l'effetto immediato delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti relativi alla sicurezza delle informazioni classificate saranno regolamentati da documenti successivi.

Testo vigente dal 5 gennaio 2017

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-12-21;249~accordo-art10 · fonte su Normattiva