[1]DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

[2]1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. 2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e/o salvaguardate in conformita' alle leggi ed ai regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla competente Autorita' per la Sicurezza o altre Autorita' designate dalle Parti. 4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza e' la seguente:

[3]Per la Repubblica Italiana

[4]Corrispondenza (in Inglese)

[5]Per il Burkina Faso

[6]SEGRETISSIMO

[7]TOP SECRET

[8]TRES SECRET

[9]SEGRETO

[10]SECRET

[11]SECRET

[12]RISERVATISSIMO

[13]CONFIDENTIAL

[14]CONFIDENTIEL

[15]RISERVATO

[16]RESTRICTED

[17]RESTREINT

[18]5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 7. Il trasferimento a terze Parti o ad Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa prevista dal presente Accordo, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' competente della Parte originatrice. 8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza che verra' stipulato dalle rispettive competenti Autorita' nazionali per la Sicurezza o da Autorita' designate a tale scopo dalle Parti.

Testo vigente dal 25 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;72~accordo-art8 · fonte su Normattiva