[1]Disposizioni finali

[2]1. Il presente Accordo e' concluso per un periodo di tempo indefinito. 2. L'Accordo sara' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione delle Parti. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Depositario. 3. L'Accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo la data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 4. Per qualsiasi Stato che aderisca all'Accordo, il presente Accordo entrera' in vigore al trentesimo giorno dopo la data di deposito da parte dello Stato stesso dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 5. Alla data di entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla costituzione di una Forza Terrestre Multinazionale, firmato a Udine il 18 aprile 1998, cessera' di essere applicato. 6. L'entrata in vigore del presente Accordo non pregiudica la validita' di ogni altro accordo concluso tra le rispettive autorita' delle Parti relativo all'attuazione dell'argomento in oggetto, a condizione che il suo contenuto non confligga con il presente Accordo. 7. Questo Accordo puo' essere emendato con il reciproco consenso delle Parti. L'emendamento sara' proposto per iscritto, attraverso i canali diplomatici, e entrera' in vigore secondo quanto indicato al paragrafo 2 del presente articolo. 8. Il presente Accordo puo' essere terminato in qualsiasi momento, con il consenso unanime delle Parti. Ognuna delle Parti potra' ritirarsi dall'Accordo dando dodici (12) mesi di preavviso scritto alle altre Parti. 9. In caso di cessazione del presente Accordo, ovvero in caso di ritiro di una delle Parti dall'Accordo, le Parti si accorderanno in merito a tutte le questioni rimaste in sospeso e su tutte le altre possibili aree di interesse relative alla cessazione o ritiro dall'Accordo. 10. La cessazione dell'Accordo pone termine a tutti gli Accordi attuativi/MoU. Firmato in unica copia in lingua inglese. L'originale del presente Accordo sara' depositato presso il Governo della Repubblica italiana che agira' quale Depositario e che provvedera' a fornire copie conformi certificate a ciascuna Parte. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato presente Accordo. Fatto a........ in data

[3]Per il Governo della Repubblica di Slovenia ------

[4]Per il Governo di Ungheria ------

[5]Per il Governo della Repubblica italiana ------

Testo vigente dal 5 gennaio 2017

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urn:nir:stato:legge:2016-12-21;249~accordo-art13 · fonte su Normattiva